L'invalidità e l'inefficacia del contratto
Il contratto ha "forza di legge tra le parti". Ciò significa che le parti non possono sottrarsi agli impegni assunti, se non in casi eccezionali. Un contratto si può invalidare quando in esso è presente uno o più difetti così gravi da impedire che quel contratto produca gli effetti che le parti intendevano raggiungere. La nullità è determinata da difetti più gravi. Tra le cause della nullità troviamo la mancanza di uno degli elementi essenziali e l'illiceità della causa. La nullità può essere insanabile, rilevabile da chiunque abbia interesse e rilevabile senza limiti di tempo. L'annullabilità è causata invece da alcuni vizi meno gravi e sanabili a certe condizioni, come quelli del consenso e per incapacità legale o naturale di una delle parti. I vizi del consenso sono l'errore, il dolo e la violenza. La rescindibilità concerne situazioni particolari di condizioni sproporzionate tra le parti. La rescissione del contratto è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo, quando per effetto di tali situazioni, risulti uno squilibrio di valore tra le prestazioni pattuite. Il contratto si può concludere in stato di pericolo o in stato di bisogno.
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