La disciplina giuridica nella società per azioni

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Le azioni rappresentano idealmente le quote in cui è suddiviso il capitale sociale e costituiscono titoli di partecipazione. Si distinguono società per azioni quotate in borsa e non. L'assemblea degli azionisti è la volontà sociale delle SPA.

Le SPA si costituiscono attraverso la stipulazione dell'atto costitutivo, dell'omologazione in tribunale, dell'iscrizione presso il registro delle imprese e per mezzo della pubblicazione dell'atto costitutivo del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BUSARL). L'atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi: generalità dei soci e numero delle azioni, denominazione e sede della società, oggetto sociale, ammontare del capitale, valore nominale e numero delle azioni che rappresentano il capitale sociale, valore dei crediti e dei beni, criteri di ripartizione degli utili, numero degli amministratori, numero dei componenti del collegio sindacale, durata della società, ammontare approssimativo delle spese di costituzione. La costituzione può avvenire in maniera simultanea da parte di tutti i soci che si riuniscono in presenza di un notaio o per pubblica sottoscrizione, in cui alla stipulazione dell'atto costitutivo si perviene in maniera progressiva. L'atto costitutivo può essere tramite particolare procedura modificato o reso nullo.

L'azione ha una duplice natura rappresentando da un lato una frazione o quota ideale del capitale sociale, dall'altro l'azione è un titolo che attribuisce a chi la possiede la qualità di socio. Le azione con esclusione di quelle di risparmio sono nominative. L'azionista a diritto al dividendo che è proporzionale al numero di azioni possedute, diritto di voto. Le azioni possono essere: privilegiate, di risparmio, di godimento, a favore dei prestatori di lavoro, con prestazioni accessorie.

La società per azioni può emettere anche titoli detti obbligazioni. Esse sono titoli di credito, normalmente al portatore, che incorporano: il diritto alla restituzione e il diritto al pagamento. I diritti nascenti delle obbligazioni sono il diritto al rimborso del capitale, il diritto agli interessi, e il diritto al premio. La procedura di emissione delle obbligazioni si articola nelle fasi di deliberazione, di deposito della delibera, di omologazione, di iscrizione e di pubblicazione sul BUSARL.

Gli organi delle società per azioni sono: l'assemblea degli azionisti, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. L'assemblea può riunirsi in via ordinaria o straordinaria.

Gli amministratori costituiscono l'organo esecutivo della S.P.A. L'amministrazione può essere unica o collegiale. L'assemblea nomina gli amministratori che hanno il potere di rappresentanza della società. Tra i doveri degli amministratori vi è quello di adempiere al loro incarico, vigilare sull'andamento della gestione e impedire il verificarsi di fatti dannosi della gestione. Gli amministratori hanno responsabilità di tipo civile e penale.

Il collegio sindacale ha funzione di controllo sull'amministrazione. Il collegio controlla l'amministrazione della società e vigila sull'osservanza delle leggi e dell'organo costitutivo. Inoltre accerta che la contabilità sociale sia tenuta regolarmente, accerta che il bilancio corrisponda, predispone una relazione di bilancio, accerta la disponibilità di cassa, controlla che la valutazione dei conferimenti in natura sia esatta, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e provvede , in caso di omissione degli amministratori, a convocare l'assemblea. Il collegio sindacale ha poteri di compiere ispezioni, di impugnare le delibere e di disporre eventuali indagini. Le Spa devono redigere il libro giornale, il libro degli inventari, il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, i libri delle adunanze delle varie assemblee. Il bilancio d'esercizio e suddiviso in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Gli elementi richiesti dalla legge per lo stato patrimoniale e per il conto economico sono contenuti rispettivamente negli articoli 2424 e 2425 del C.C.
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