La crisi dell'impresa e le procedure concorsuali

Nell'ipotesi in cui il debitore non adempia spontaneamente alla propria obbligazione, il creditore che voglia ottenere il pagamento di quanto dovutogli può rivolgersi al giudice allo scopo di ottenere la realizzazione forzata del proprio diritto. La principale e più frequente procedura esecutiva concorsuale è costituita dal fallimento. Le caratteristiche generali del fallimento sono due. La concorsualità, cioè che il patrimonio del fallito è messo a disposizione non di taluni creditori soltanto, ma di tutti i creditori. Il principio della parità di trattamento dei creditori esclude quindi che taluni creditori possano essere pagati prima di altri o in misura superiore a quella corrisposta agli altri. La seconda caratteristica è l'universalità e cioè che il fallimento, a differenza del pignoramento, colpisce non singoli beni, ma tutti i beni e i diritti che rientrano nel patrimonio del fallito. Il fallimento può essere dichiarato su iniziativa dei creditori, dello stesso debitore, del Pubblico Ministero o del Tribunale. Il fallimento può essere dichiarato solo nei confronti del debitore che sia imprenditore commerciale. Sono invece esclusi dal fallimento i piccoli imprenditori, l'imprenditore agricolo, l'artigiano e gli imprenditori pubblici. Il presupposto oggettivo del fallimento è l'insolvenza. Nel caso di società con soci illimitatamente responsabili (società di persone), il fallimento della società determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Nel caso in cui sia dichiarata fallita una società di capitali, il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci, ne degli amministratori. Con la sentenza che dichiara il fallimento, il Tribunale fallimentare designa il giudice delegato e il curatore. Il comitato dei creditori si forma durante la procedura fallimentare che è divisa in: acquisizione dell'attivo; accertamento del passivo; liquidazione dell'attivo; ripartizione dell'attivo; chiusura. Il fallimento non costituisce un reato, ma quando è accompagnato da comportamenti come la bancarotta si.
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